Ragazzi senz'alcol

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Ragazzi senz'alcol

alcol gf Il Rotary in difesa dei ragazzi

 

Dal Club di Senigallia - Distretto 2090 - l'idea di una proposta di legge contro l'alcolismo dei minori

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Servizio Radio Comunque - Liceo Perticari Senigallia

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Il Rotary Distretto 2090° ed il Rotaract di 11 Regioni si propongono di spingere il Parlamento a promulgare una legge che freni l'accesso dei giovanissimi all'alcol e che limiti la capacità delle organizzazioni commerciali di attrarre questi ragazzi verso le bevande alcoliche: né più né meno di quanto è stato fatto da anni nel resto del mondo.

Questi i punti irrinunciabili su cui fondare il provvedimento:

1
Chiunque faccia bere un minore fino all'ebbrezza commette un delitto.

2
Vietato vendere ai minori di 18 anni bevande alcoliche e superlcoliche negli esercizi commerciali di ogni tipo, dagli iper-mercati ai chioschi, agli ambulanti, alle pubbliche rivendite o circoli, anche privati.

3
Vietato l'utilizzo del nome e del logotipo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi forma di comunicazione (TV, radio, cinema, internet, stampa, manifesti ...) a eccezione delle riviste specializzate e delle manifestazioni di settore.

PROPOSTA DI LEGGE CONTRO L'ALCOLISMO DEI MINORI

PREAMBOLO

Considerato
Che in Italia è in continuo aumento l'enorme numero di bevitori tra gli 11 ed i 18 anni. e che nella sola ristretta fascia d'età tra i 15 ed i 16 anni il loro novero ammontava già nel 2003 a ben 775.000.
Che il nostro paese detiene il triste primato, a livello mondiale, della più giovane iniziazione all'alcol: all'età di 11 anni ben il 18,7% dei nostri ragazzi e l'8,5% delle nostre ragazze beve, fuori casa o a casa.
Che l'alcol e le patologie ad esso correlate, in Italia, uccidono dalle 30 alle 40mila persone ogni anno con studi che legano all'alcol il 10% almeno di tutte le morti. Per avere un termine di paragone: gli stupefacenti provocano circa 800 decessi per anno.
Che l'alcol costituisce per i ragazzi l'ingresso principale nel mondo delle dipendenze patologiche secondo tutti gli organi di polizia e di sanità, nazionali e internazionali, tutti concordi nel sostenere come esso sia la droga d'elezione dei minorenni.
Che la classifica di pericolosità delle droghe redatta su incarico del Parlamento Britannico, accolta pienamente dalla Commissione Europea, e stilata in base al rischio clinico, alla facilità di dipendenza, all'impatto sociale, vede l'alcol al 5° posto, dopo oppioidi e cocaina e ben prima di tabacco (9° posto), cannabis (11°) ed ectasy (18°), solo per citarne alcune.
Che l'alcol agisce su una serie di nuclei cerebrali molto profondi, il cui stimolo sottrae l'agire umano al controllo della corteccia, della parte razionale del nostro essere, per cui l'assunzione di alcol sin dagli 11 anni compromette l'equilibrio di sviluppo del cervello, abituando all'azione irragionevole, sfrenata e magari violenta.
Che tale squilibrio di sviluppo condanna il minore ad un destino di degrado prima comportamentale, poi sociale, ed in fine fisico, per il grave e definitivo nocumento che l'abuso cronico di alcol provoca.
Che un minore in preda all'alcol può essere fraudolentemente condotto a compiere atti criminali di ogni genere, contro il patrimonio e contro la persona, ed essere, quindi, reso schiavo della criminalità, comune od organizzata.
Che un minore in preda all'alcol può essere condotto a subire egli stesso atti violenti e/o libidinosi di ogni natura.

Che il Piano d'Azione Europeo sull'Alcol prevede come espliciti obiettivi, tra gli altri, di ridurre l'ampiezza e la profondità del danno alcol-correlato in casi come fatalità, incidenti,violenze, abusi su minori e crisi familiari e di esercitare una maggiore protezione dalle pressioni a bere rivolte ai bambini, ai giovani e a coloro che scelgono di non bere.
Che il citato Piano d'Azione Europeo sull'Alcol raccomanda, tra l'altro, i 18 anni come limite minimo per la vendita ed il consumo di alcol.
Che l'Analisi della Commissione Europea del 2006 raccomanda provvedimenti per l'età minima di acquisto e disponibilità dell'alcol, e per le comunicazioni commerciali (pubblicità).
Che la legge 125 del 30 marzo 2001, art. 1 comma 1 tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
Che il testo della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991 indica che tutti i bambini hanno diritto, tra l'altro, ad essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso ed hanno il diritto alla vita e alla salute.
Che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha emanato il 31 gennaio 2003 il Commento generale n. 2 concernente il "ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani in materia di promozione e protezione sui diritti dell'infanzia".
Che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori.
Che la Costituzione, articolo 31, secondo comma, stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Che la Legge 223 del 6 agosto 1990 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", al comma 1 dell'articolo 8 del capo I del titolo II, recita:" La pubblicità radiofonica e televisiva ... omissis ... non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni ..."

I sottoscritti onorevoli e senatori ... ... ... propongono al Parlamento di discutere ed approvare la seguente legge:

 

TESTO

Articolo 1
(finalità)

La presente legge intende tutelare il diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita comportamentale, sociale e fisica protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.

Articolo 2
(istituzione del reato di procurata ubriachezza in minore)

Chiunque faccia bere un minore fino all'ubriachezza commette un reato contro la persona.

Articolo 3
(determinazione dello stato di ubriachezza)

L'articolo 690 del Codice Penale è così modificato:

1 - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche o superalcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

2 - Se l'ubriachezza viene cagionata, tanto in luogo pubblico o aperto al pubblico quanto in luogo privato, ad un minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, la pena è stabilita nell'arresto da sei mesi ad un anno e nell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

3 - Quando il colpevole dell'ubriachezza del minore o della persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il soggetto è affidato, la pena comporta anche la sospensione della potestà del genitore, e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela nel caso di tutore o figura equiparata.

4 - La potestà del genitore potrà essere successivamente reintegrata dall'autorità giudiziaria, una volta accertata l'opportunità del provvedimento in accordo con i servizi nominati al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 5.

Articolo 4
(disposizioni in materia di vendita)

L'articolo 689 del Codice Penale è così modificato:

1 - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche o superalcoliche a un minore di anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. Tali disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali di ogni tipo, ai circoli privati ed alle associazioni culturali.

2 - Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata con l'ammenda di 10.000 euro.

3 - La condanna importa la sospensione dall'esercizio per una settimana nel caso di una prima infrazione, di due settimane in caso di seconda infrazione, di tre settimane in caso di terza infrazione, di un mese in caso di quarta infrazione, di sei mesi in caso di quinta infrazione, di un anno in caso di sesta infrazione, di ritiro definitivo della licenza nel caso di settima infrazione.

Articolo 5
(comunicazione al Tribunale dei minorenni)
1 - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 2 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
2 - Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
3 - In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
4 - Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo 6
(disposizioni in materia di pubblicità)

1 - I commi 2, 3, 4, e 5 dell'art. 13, "disposizioni in materia di pubblicità", capo III, della Legge 125 del 30-3-2001, sono cancellati e sostituiti dal seguente comma 2.

2 - L'utilizzo diretto o indiretto del nome e del logotipo di bevande alcoliche e superalcoliche è vietato in qualsiasi forma di comunicazione.

3 - L'uso del nome e del logotipo di bevande alcoliche e superalcoliche è consentito esclusivamente nelle riviste specializzate, nel corso delle manifestazioni di settore negli spazi dedicati alla manifestazione, come negli spettacoli espressamente vietati ai minori di 18 anni, presentati al cinema, in teatro, in locali pubblici o aperti al pubblico, in circoli privati e associazioni culturali, come altresì nelle opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore.

4 - La violazione delle norme di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di € 100.000. Una seconda violazione darà luogo ad una sanzione raddoppiata, una terza violazione ad una sanzione triplicata. Alla quarta violazione la pena consisterà nella inibizione definitiva dell'attività. Tali sanzioni si applicano alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche come anche ad ogni singolo soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia occasione concorra alla diffusione del nome o del logotipo di un prodotto alcolico o superalcolico in maniera diretta o indiretta.

Articolo 7
(esclusione del pagamento in misura ridotta)

Per le pene previste dagli articoli 3, 4 e 6 è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981.

Articolo 8
(autorità competente)

Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Articolo 9
(entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Testo di Legge proposto sotto forma di emendamenti

PREAMBOLO

Considerato
Che in Italia è in continuo aumento l'enorme numero di bevitori tra gli 11 ed i 18 anni. e che nella sola ristretta fascia d'età tra i 15 ed i 16 anni il loro novero ammontava già nel 2003 a ben 775.000.
Che il nostro paese detiene il triste primato, a livello mondiale, della più giovane iniziazione all'alcol: all'età di 11 anni ben il 18,7% dei nostri ragazzi e l'8,5% delle nostre ragazze beve, fuori casa o a casa.
Che l'alcol e le patologie ad esso correlate, in Italia, uccidono dalle 30 alle 40mila persone ogni anno con studi che legano all'alcol il 10% almeno di tutte le morti. Per avere un termine di paragone: gli stupefacenti provocano circa 800 decessi per anno.
Che l'alcol costituisce per i ragazzi l'ingresso principale nel mondo delle dipendenze patologiche secondo tutti gli organi di polizia e di sanità, nazionali e internazionali, tutti concordi nel sostenere come esso sia la droga d'elezione dei minorenni.
Che la classifica di pericolosità delle droghe redatta su incarico del Parlamento Britannico, accolta pienamente dalla Commissione Europea, e stilata in base al rischio clinico, alla facilità di dipendenza, all'impatto sociale, vede l'alcol al 5° posto, dopo oppioidi e cocaina e ben prima di tabacco (9° posto), cannabis (11°) ed ectasy (18°), solo per citarne alcune.
Che l'alcol agisce su una serie di nuclei cerebrali molto profondi, il cui stimolo sottrae l'agire umano al controllo della corteccia, della parte razionale del nostro essere, per cui l'assunzione di alcol sin dagli 11 anni compromette l'equilibrio di sviluppo del cervello, abituando all'azione irragionevole, sfrenata e magari violenta.
Che tale squilibrio di sviluppo condanna il minore ad un destino di degrado prima comportamentale, poi sociale, ed in fine fisico, per il grave e definitivo nocumento che l'abuso cronico di alcol provoca.
Che un minore in preda all'alcol può essere fraudolentemente condotto a compiere atti criminali di ogni genere, contro il patrimonio e contro la persona, ed essere, quindi, reso schiavo della criminalità, comune od organizzata.
Che un minore in preda all'alcol può essere condotto a subire egli stesso atti violenti e/o libidinosi di ogni natura.

Che il Piano d'Azione Europeo sull'Alcol prevede come espliciti obiettivi, tra gli altri, di ridurre l'ampiezza e la profondità del danno alcol-correlato in casi come fatalità, incidenti,violenze, abusi su minori e crisi familiari e di esercitare una maggiore protezione dalle pressioni a bere rivolte ai bambini, ai giovani e a coloro che scelgono di non bere.
Che il citato Piano d'Azione Europeo sull'Alcol raccomanda, tra l'altro, i 18 anni come limite minimo per la vendita ed il consumo di alcol.
Che l'Analisi della Commissione Europea del 2006 raccomanda provvedimenti per l'età minima di acquisto e disponibilità dell'alcol, e per le comunicazioni commerciali (pubblicità).
Che la legge 125 del 30 marzo 2001, art. 1 comma 1 tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
Che il testo della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991 indica che tutti i bambini hanno diritto, tra l'altro, ad essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso ed hanno il diritto alla vita e alla salute.
Che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha emanato il 31 gennaio 2003 il Commento generale n. 2 concernente il "ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani in materia di promozione e protezione sui diritti dell'infanzia".
Che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori.
Che la Costituzione, articolo 31, secondo comma, stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
I sottoscritti onorevoli e senatori ... ... ... propongono al Parlamento di discutere ed approvare i seguenti emendamenti al Codice Penale:

TESTO

Articolo 690
(determinazione dello stato di ubriachezza)

L'articolo 690 del Codice Penale è così modificato:

1 - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche o superalcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

2 - Se l'ubriachezza viene cagionata, tanto in luogo pubblico o aperto al pubblico quanto in luogo privato, ad un minorenne o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, la pena è stabilita nell'arresto da sei mesi ad un anno e nell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

3 - Quando il colpevole dell'ubriachezza del minorenne o della persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il soggetto è affidato, la pena comporta anche la sospensione della potestà del genitore, e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela nel caso di tutore o figura equiparata.

4 - La potestà del genitore potrà essere successivamente reintegrata dall'autorità giudiziaria, una volta accertata l'opportunità del provvedimento in accordo con i servizi nominati al comma 3 dell'articolo 609 decies, come modificato dal presente provvedimento, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 609 decies, come modificato dal presente provvedimento.

Articolo 689
(vendita o somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente)

L'articolo 689 del Codice Penale è così modificato:

1 - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche o superalcoliche a un minore di anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. Tali disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali di ogni tipo, ai circoli privati ed alle associazioni culturali.

2 - Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata con l'ammenda di 10.000 euro.

3 - La condanna importa la sospensione dall'esercizio per una settimana nel caso di una prima infrazione, di due settimane in caso di seconda infrazione, di tre settimane in caso di terza infrazione, di un mese in caso di quarta infrazione, di sei mesi in caso di quinta infrazione, di un anno in caso di sesta infrazione, di ritiro definitivo della licenza nel caso di settima infrazione.

Articolo 609 decies
(comunicazione al Tribunale dei minorenni)
L'articolo 609 decies è così modificato:
1 - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, ovvero per alcuno dei delitti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 690, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
2 - Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
3 - In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
4 - Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PROPOSTA DI LEGGE CONTRO L'ALCOLISMO DEI MINORI

PREAMBOLO

Considerato
Che in Italia è in continuo aumento l'enorme numero di bevitori tra gli 11 ed i 18 anni. e che nella sola ristretta fascia d'età tra i 15 ed i 16 anni il loro novero ammontava già nel 2003 a ben 775.000.
Che il nostro paese detiene il triste primato, a livello mondiale, della più giovane iniziazione all'alcol: all'età di 11 anni ben il 18,7% dei nostri ragazzi e l'8,5% delle nostre ragazze beve, fuori casa o a casa.
Che l'alcol e le patologie ad esso correlate, in Italia, uccidono dalle 30 alle 40mila persone ogni anno con studi che legano all'alcol il 10% almeno di tutte le morti. Per avere un termine di paragone: gli stupefacenti provocano circa 800 decessi per anno.
Che l'alcol costituisce per i ragazzi l'ingresso principale nel mondo delle dipendenze patologiche secondo tutti gli organi di polizia e di sanità, nazionali e internazionali, tutti concordi nel sostenere come esso sia la droga d'elezione dei minorenni.
Che la classifica di pericolosità delle droghe redatta su incarico del Parlamento Britannico, accolta pienamente dalla Commissione Europea, e stilata in base al rischio clinico, alla facilità di dipendenza, all'impatto sociale, vede l'alcol al 5° posto, dopo oppioidi e cocaina e ben prima di tabacco (9° posto), cannabis (11°) ed ectasy (18°), solo per citarne alcune.
Che l'alcol agisce su una serie di nuclei cerebrali molto profondi, il cui stimolo sottrae l'agire umano al controllo della corteccia, della parte razionale del nostro essere, per cui l'assunzione di alcol sin dagli 11 anni compromette l'equilibrio di sviluppo del cervello, abituando all'azione irragionevole, sfrenata e magari violenta.
Che tale squilibrio di sviluppo condanna il minore ad un destino di degrado prima comportamentale, poi sociale, ed in fine fisico, per il grave e definitivo nocumento che l'abuso cronico di alcol provoca.
Che un minore in preda all'alcol può essere fraudolentemente condotto a compiere atti criminali di ogni genere, contro il patrimonio e contro la persona, ed essere, quindi, reso schiavo della criminalità, comune od organizzata.
Che un minore in preda all'alcol può essere condotto a subire egli stesso atti violenti e/o libidinosi di ogni natura.

Che il Piano d'Azione Europeo sull'Alcol prevede come espliciti obiettivi, tra gli altri, di ridurre l'ampiezza e la profondità del danno alcol-correlato in casi come fatalità, incidenti,violenze, abusi su minori e crisi familiari e di esercitare una maggiore protezione dalle pressioni a bere rivolte ai bambini, ai giovani e a coloro che scelgono di non bere.
Che il citato Piano d'Azione Europeo sull'Alcol raccomanda, tra l'altro, i 18 anni come limite minimo per la vendita ed il consumo di alcol.
Che l'Analisi della Commissione Europea del 2006 raccomanda provvedimenti per l'età minima di acquisto e disponibilità dell'alcol, e per le comunicazioni commerciali (pubblicità).
Che la legge 125 del 30 marzo 2001, art. 1 comma 1 tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
Che il testo della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991 indica che tutti i bambini hanno diritto, tra l'altro, ad essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso ed hanno il diritto alla vita e alla salute.
Che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha emanato il 31 gennaio 2003 il Commento generale n. 2 concernente il "ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani in materia di promozione e protezione sui diritti dell'infanzia".
Che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori.
Che la Costituzione, articolo 31, secondo comma, stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Che la Legge 223 del 6 agosto 1990 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", al comma 1 dell'articolo 8 del capo I del titolo II, recita:" La pubblicità radiofonica e televisiva ... omissis ... non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni ..."

I sottoscritti onorevoli e sentori ... ... ... propongono al Parlamento di discutere ed approvare i seguenti emendamenti alla Legge 125 del 30 marzo 2001:

TESTO

L'articolo 13 del capo III della Legge 125 del 30 marzo 2001, "disposizioni in materia di pubblicità", è così modificato:

1 - L'utilizzo diretto o indiretto del nome e del logotipo di bevande alcoliche e superalcoliche è vietato in qualsiasi forma di comunicazione.

2 - L'uso del nome e del logotipo di bevande alcoliche e superalcoliche è consentito esclusivamente nelle riviste specializzate, nel corso delle manifestazioni di settore negli spazi dedicati alla manifestazione, come negli spettacoli espressamente vietati ai minori di 18 anni, presentati al cinema, in teatro, in locali pubblici o aperti al pubblico, in circoli privati e associazioni culturali, come altresì nelle opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità tutelate dalla legge 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore.

3 - La violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di € 100.000. Una seconda violazione darà luogo ad una sanzione raddoppiata, una terza violazione ad una sanzione triplicata. Alla quarta violazione la pena consisterà nella inibizione definitiva dell'attività. Tali sanzioni si applicano alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche come anche ad ogni singolo soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia occasione concorra alla diffusione del nome o del logotipo di un prodotto alcolico o superalcolico in maniera diretta o indiretta.

5 - Per le pene previste dal comma 3 è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981.

6 - Per la violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

7 - La presente modifica entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Avviata nel 2008 dal Club di Senigallia, la campagna "RAGAZZI SENZ'ALCOL" è adesso sostenuta dall'intero Distretto Rotary 2090° attraverso  una commissione ad hoc presieduta dal dott. Vito Maria Carfì. In considerazione del suo valore morale e della sua importanza si prospetta l'iniziativa come un progetto allargabile ai Clubs degli altri Distretti d'Italia, al Rotaract e ad altre Associazioni, Organizzazioni o Enti che, condividendo l'obiettivo, intendano collaborare facendosi parte attiva.

- ADESIONI -

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Elenco aderenti:

Club di Senigallia
(club proponente)
 
Club di Cagli  
Club di Cagliari  
Club di Civitanova Marche  
Club di Fabriano  
Club di Fano  
Club di Gualdo Tadino  
Club di Loreto  
Club di Montegranaro  
Club di Norcia San Benedetto  
Club di Osimo  
Club di Perugia Est  
Club di Pesaro  
Club di Pesaro Rossini  
Club di Pescara  
Club di Sulmona  
Club di Tolentino  

DISTRETTI Rotary

Distretto 2090° (Patrocinio)
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Albania
 

CLUB Rotaract

Club di Senigallia
(club proponente)
 
Club Alto Fermano  
Club di Camerino
 
Club L'Aquila  

DISTRETTI Rotaract

Distretto 2090° (Patrocinio)
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Albania
 
Distretto 2040° (Patrocinio)
Milano, Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese
 
Distretto 2050° (Patrocinio)
Lombardia zona sud, Brescia, Cremona, Lodi, Milano sud, Mantova, Pavia e Piacenza
 
Distretto 2080° (Patrocinio)
Lazio e Sardegna
 
Distretto 2100° (Patrocinio)
Calabria, Campania e Territorio di Lauria
 
Distretto 2110° (Patrocinio)
Sicilia e Malta
 
Distretto 2120° (Patrocinio)
Basilicata e Puglia
 

ENTI / ASSOCIAZIONI

Consiglio delle Donne - Senigallia
 
Movimento Difesa del Cittadino (MDC)  
Liceo Classico "G. Perticari" - Senigallia  
Liceo Scientifico "E. Medi" - Senigallia  
Istituto Professionale Alberghiero"Panzini" - Senigallia  
Associazione Ichnusa  
FIDAPA - Senigallia  
MOIGE - Movimento Italiano Genitori  

 

Termini del problema

alcol_giovani_4In Italia, nel 2003, vi erano 775.000 bevitori accertati tra i 15 ed i 16 anni, con stime per le età fino a 18 e sotto i 15 che portavano il totale a oltre il milione. Il nostro paese detiene il triste primato, a livello mondiale, della più giovane iniziazione all'alcol: all'età di 11 anni ben il 18,7% dei nostri ragazzi e l'8,5% delle nostre ragazze beve, fuori casa o a casa.
Con simili presupposti non deve meravigliare che l'alcol, in Italia, uccida dalle 30 alle 40mila persone ogni anno (cirrosi epatica, infortuni ...), con studi che legano all'alcol il 10% di tutte le morti. Per avere un termine di paragone: gli stupefacenti provocano circa 800 decessi per anno.
Il riferimento non è casuale, in quanto l'alcol costituisce per i ragazzi l'ingresso principale nel mondo delle dipendenze patologiche: secondo tutti gli organi di polizia e di sanità, nazionali e internazionali, l'alcol è la droga d'elezione dei minorenni.
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Una classifica di pericolosità delle droghe in base al rischio clinico, alla facilità di dipendenza, all'impatto sociale, vede l'alcol al 5° posto, dopo oppioidi e cocaina e ben prima di tabacco (9° posto), cannabis (11°) ed ectasy (18°), solo per citare le più note a livello di cronaca.
Tutti concordano nel ritenere che qualunque giovane finisca col drogarsi avrà cominciato con l'alcol o, che è lo stesso, qualunque giovane abbia cominciato a usare l'alcol ha enormi probabilità di finire in una dipendenza patologica. Questo succede perché l'alcol agisce su una serie di nuclei cerebrali molto profondi, il cui stimolo sottrae l'agire umano al controllo della corteccia, della parte razionale del nostro essere. Perciò, l'assunzione di alcol sin dagli 11 anni compromette l'equilibrio di sviluppo del cervello, abituando all'azione irragionevole, sfrenata e magari violenta. Un destino di degrado comportamentale, sociale e anche fisico, perché l'alcol lascia il segno: sia a livello metabolico che anatomico.
L'Italia, la cui legge contro il fumo nei locali pubblici è portata a esempio e imitata in tutto il mondo, si è mossa molto bene contro la nona delle droghe, ma nulla fa per proteggere i suoi ragazzi dalla quinta e ben più pericolosa socialmente, condividendo con Bosnia e Albania il dubbio privilegio di non avere limitazioni all'età in cui si possa acquistare alcol in un qualsiasi negozio di alimentari. In Svezia si può bere al bar a 18 anni, ma ce ne vogliono 21 per comprare una birra al supermercato; in Grecia è necessario avere 18 anni. Ovunque si adottano misure ferree per ostacolare l'accesso dei ragazzi all'alcol: noi siamo solo capaci di piangere le stragi del sabato sera o le violenze del fine settimana.

Proposte operative

Concretamente, il Club di Senigallia propone quanto segue:

  • Svolgere ogni azione utile a supportare tra le varie personalità politiche ed i diversi organi dello Stato un'opera comune che sfoci nella promulgazione delle misure legislative auspicate.
  • Nel caso si renda necessario: organizzare una conferenza nazionale, da tenersi a Senigallia, con politici ed esperti del settore.
  • Nel caso si renda necessario: indire la raccolta delle 50.000 firme richieste per presentare una legge d'iniziativa popolare.

A che punto è il progetto

• 23 luglio 2008 - Il Presidente del Rotary, Vito M. Carfì, ed il Past-President del Rotaract di Senigallia, Daniele Quercetti, vengono ricevuti a Palazzo Chigi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Carlo Giovanardi, e gli presentano l'iniziativa. Il Consigliere Giuridico del Sottosegretario, dottor Mauro Antonelli, sottolinea la necessità di un totale coordinamento con altri dicasteri del Governo e dello Stato per rendere organico un provvedimento del tipo proposto. Diversi clubs aderenti e lo stesso Governatore del Distretto 2090 incontrano parlamentari e senatori, trovando simpatia per l'iniziativa e la più ampia e pronta disponibilità all'aiuto concreto.

• 20 e 21 ottobre 2008 - Partecipazione alla Prima Conferenza Nazionale sul Alcol, organizzata dalla Consulta Nazionale sull'alcol. Si presenta la proposta di legge a tutte le associazioni operanti nel settore “alcol” (produttori, commercianti, assistenza, prevenzione, enti, pubbliche amministrazioni), ottenendo consenso e franchi applausi. Nel corso dell’evento si prende contatto con il Sottosegretario Eugenia Roccella, sanità, e la sua segretaria personale dott.ssa Angela Napoletano, con il Capo Dipartimento della Gioventù, dott. Andrea Fantoma, diretto collaboratore del Ministro per i Giovani, Giorgia Meloni, e si è rinnova il collegamento con il Sottosegretario Carlo Giovanardi, tramite il suo Consigliere Giuridico. Tutti e tre i dicasteri si mostrano molto collaborativi.

• 25 ottobre 2008 - Assemblea Distrettuale Rotaract Distretto 2090°: l’iniziativa riceve il Patrocinio del Distretto Rotaract 2090°.

• Novembre 2008 - E' stato inviato ampio materiale documentario a tutti e tre i dicasteri contattati, ricevendo l’invito per un incontro presso il Ministero della Gioventù, incontro che si è svolto il 12 dicembre, tra il dr. Carfì ed il dr. Fantoma, in un clima della più ampia collaborazionesse.

• 27 Gennaio 2009 - Secondo incontro con il Ministero della Gioventù durante il quale si è discusso dello sviluppo dei vari provvedimenti che il governo ha in corso di preparazione per affrontare il problema “alcol” nelle età giovanili.

•  30 Marzo 2009 - Si è svolto a Senigallia un incontro con le scuole sul tema “Il lato femminile del problema alcol” durante il quale il Senatore Filippo Saltamartini si è assunto l’incarico di portare avanti l’iniziativa di legge.


•  09 Luglio 2009 - Il dott. Carfì consegna il testo di legge al dott. Fantoma, il quale lo ha ricevuto per sottoporlo all'Uff. Legislativo del Ministero della Gioventù.

•  19 Maggio 2012 - Il Logo della campagna "Ragazzi senz'alcol" viene adottato dal Comune di Senigallia e su proposta dell'Assessore alle politiche giovanili Gennaro Campanile viene inserito in tutta la comunicazione prodotta dal comune  rivolta ai giovani


In considerazione di quanto esposto sopra, il Rotary Club ed il Rotaract Club di Senigallia chiedono di aderire o dare il patrocinio alla campagna qui presentata compilando il modulo scaricabile in questa pagina o scrivendo a : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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